Articolo 724 del codice di procedura penale

Art. 724.(( (Procedimento di esecuzione).))((1.Le richieste di assistenza giudiziaria per le attivita' di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attivita' richiesta.
2.Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall'autorita' straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attivita' che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.
3.Negli altri casi il procuratore della Repubblica da' senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.
4.Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti all'esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa.
5.Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.
6.Quando e' previsto l'intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.
7.L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria e' negata:
a)se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b)se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
c)se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.
8.L'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria e' sospesa quando da essa puo' derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.
9.Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell'autorita' straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.))
Entrata in vigore il 16 ottobre 2017

Sentenze14


  • 1. Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2022-12-06, n. 202200015
    Provvedimento:
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    • art. 21-octies legge 241/1990·
    • art. 649 cod. proc. pen.·
    • art. 723 cod. proc. pen.·
    • art. 724 cod. proc. pen.·
    • assistenza giudiziaria internazionale·
    • convenzione ONU sulla corruzione·
    • difetto di motivazione·
    • doppia incriminazione·
    • ne bis in idem internazionale·
    • potere di blocco del Ministro della giustizia·
    • principio di sovranità statale·
    • responsabilità penale delle persone giuridiche·
    • sindacato del giudice amministrativo

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-09-25, n. 202407794
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 731 c.p.p.·
    • art. 739 c.p.p.·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • eccesso di potere·
    • estradizione·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisprudenza del Consiglio di Stato·
    • interesse ad agire·
    • ne bis in idem·
    • principio di alternatività tra riconoscimento e estradizione·
    • riconoscimento delle sentenze penali straniere·
    • spese di giudizio·
    • violazione di legge

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202315889
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 723 c.p.p.·
    • assistenza giudiziaria internazionale·
    • Convenzione UNCAC·
    • difetto di motivazione·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • ne bis in idem·
    • principio di doppia incriminazione·
    • rogatorie internazionali·
    • sindacato sull'esecuzione delle rogatorie

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-17, n. 202315310
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 3 della l. 241/90·
    • art. 723 e 724 c.p.p.·
    • assistenza giudiziaria internazionale·
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    • principio di ne bis in idem·
    • proporzionalità e adeguatezza delle misure restrittive·
    • sequestro probatorio·
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