Articolo 474 del codice di procedura penale

Art. 474. Assistenza dell'imputato all'udienza1.L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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