Articolo 170 del codice di procedura penale

Art. 170. Notificazioni col mezzo della posta1.((Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le)) notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
2.E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3.Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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