Articolo 469 del codice di procedura penale

Art. 469. Proscioglimento prima del dibattimento1.Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato e' estinto e se per accertarlo non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
((1-bis.La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.))
Entrata in vigore il 1 aprile 2015
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