Articolo 331 del codice di procedura penale
Art. 331.Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio1.Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.
2.La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3.Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4.Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
2.La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3.Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4.Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
3. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-05-28, n. 202410841Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 c.p.a.·
- art. 328 c.p.·
- esecuzione dei giudicati·
- ottemperanza delle sentenze·
- penalità di mora·
- sostituzione del commissario ad acta·
- spese di lite·
- trasmissione degli atti alla procura della repubblica
4. TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-02-29, n. 202400244Provvedimento:Leggi di più...- annullamento operazioni elettorali·
- art. 130 c.p.a.·
- art. 331 c.p.p.·
- bilanciamento tutela giurisdizionale e speditezza·
- esclusione liste elettorali·
- falsificazione firme·
- giudizio elettorale·
- inammissibilità ricorso·
- irregolarità sottoscrizioni liste·
- motivi aggiunti·
- prova di resistenza·
- ripetizione competizione elettorale
5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-04-12, n. 202306345Provvedimento:Leggi di più...- autotutela amministrativa·
- decadenza dalla ferma prefissata annuale·
- eccesso di potere·
- esclusione dal reclutamento·
- giurisprudenza amministrativa·
- presunzione di non colpevolezza·
- procedimento penale·
- requisiti di reclutamento·
- silenzio amministrativo·
- violazione dei principi costituzionali