Articolo 526 del codice di procedura penale

Art. 526. Prove utilizzabili ai fini della deliberazione1.Il giudice non puo' utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
((1-bis.La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore ))
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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