Articolo 28 del codice di procedura penale

Art. 28. Casi di conflitto1.Vi e' conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a)uno o piu' giudici ordinari e uno o piu' giudici speciali
contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
b)due o piu' giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2.Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
3.Nel corso delle indagini preliminari, non puo' essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi