Articolo 28 del codice di procedura penale
Art. 28. Casi di conflitto1.Vi e' conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a)uno o piu' giudici ordinari e uno o piu' giudici speciali
contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
b)due o piu' giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2.Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
3.Nel corso delle indagini preliminari, non puo' essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.
a)uno o piu' giudici ordinari e uno o piu' giudici speciali
contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
b)due o piu' giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2.Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
3.Nel corso delle indagini preliminari, non puo' essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.