Articolo 159 del codice di procedura penale
Art. 159. Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilita'1.Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, ((l'autorita' giudiziaria)) dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, ((l'autorita' giudiziaria)) emette decreto di irreperibilita' con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.
2.Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile e' rappresentato dal difensore.
2.Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile e' rappresentato dal difensore.