Articolo 703 del codice di procedura penale

Art. 703. Accertamenti del procuratore generale1.Quando riceve da uno stato estero una domanda di estradizione, il ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.
2.Salvo che si sia gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se' dell'interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso all'estradizione. L'interessato e' avvisato che e' assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
3.Il procuratore generale richiede alle autorita' straniere, per mezzo del ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.
4.Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli e' pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.
5.La requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facolta' di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonche' di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.
CAP001 PGC002 PGC004 PGC005
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

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