Articolo 377 del codice di procedura penale

Art. 377. Citazioni di persone informate sui fatti1.Il pubblico ministero puo' emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.
2.Il decreto contiene:
a)le generalita' della persona;
b)il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonche' l'autorita' davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c)l'avvertimento che il pubblico ministero potra' disporre a norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3.Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico, dell'interprete e del custode delle cose sequestrate.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

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