Articolo 578 del codice di procedura penale
Art. 578.Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione1.Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-09, n. 202301426Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 legge 240/2010·
- art. 3 D.Lgs. 165/2001·
- autonomia del procedimento disciplinare·
- competenza del Collegio di disciplina·
- competenza del Rettore·
- contestazione degli addebiti·
- destituzione dal servizio·
- diritto di difesa·
- estinzione del reato per prescrizione·
- giudizio penale e procedimento disciplinare·
- incompetenza dell'organo disciplinare·
- insindacabilità della valutazione discrezionale della pubblica amministrazione·
- motivazione del provvedimento disciplinare·
- principio di specificità delle sanzioni disciplinari·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità della sanzione·
- proporzionalità della sanzione disciplinare·
- rapporto di impiego dei docenti e ricercatori universitari·
- regime di diritto pubblico·
- regolamento disciplinare·
- sanzione disciplinare·
- sospensione cautelare·
- sospensione dal servizio·
- sospensione del procedimento disciplinare·
- termine di avvio del procedimento disciplinare·
- termine di conclusione del procedimento disciplinare·
- valutazione delle prove disciplinari