Articolo 578 del codice di procedura penale

Art. 578.Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione1.Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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