Articolo 148 del codice di procedura penale
Art. 148.(( (Organi e forme delle notificazioni). ))((1.Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalita' telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identita' del mittente e del destinatario, l'integrita' del documento trasmesso, nonche' la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.
2.La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.
3.Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
4.In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneita' di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non e' possibile procedere con le modalita' indicate al comma 1, e non e' stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorita' giudiziaria e' eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.
5.Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
6.La notificazione e' eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire.
7.Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
8.L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.))
2.La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.
3.Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
4.In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneita' di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non e' possibile procedere con le modalita' indicate al comma 1, e non e' stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorita' giudiziaria e' eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.
5.Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
6.La notificazione e' eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire.
7.Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
8.L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.))