Articolo 358 del codice di procedura penale

Art. 358. Attivita' di indagine del pubblico ministero1.Il pubblico ministero compie ogni attivita' necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresi' accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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