Articolo 23 del codice di procedura penale

Art. 23. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado1.Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. (45) ((70))2.Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1.
Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
-----------------AGGIORNAMENTO (45)
La Corte costituzionale con la sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 76 (in G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo". -----------------AGGIORNAMENTO (70)
La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio;".
Entrata in vigore il 20 marzo 1996
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