Articolo 183 del codice di procedura penale

Art. 183. Sanatorie generali delle nullita'1.Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita' sono sanate:
a)se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b)se la parte si e' avvalsa della facolta' al cui esercizio l'atto omesso o nullo e' preordinato.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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