Articolo 21 del codice di procedura penale

Art. 21. Incompetenza1.L'incompetenza per materia e' rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23 comma2.
2. L'incompetenza per territorio e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.
3.L'incompetenza derivante da connessione e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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