Articolo 2 del codice di procedura penale
Art. 2. Cognizione del giudice1.Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.
2.La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
2.La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.