Articolo 254 bis del codice di procedura penale
Art. 254-bis.
(( (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi
informatici, telematici e di telecomunicazioni).
1.L'autorita' giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, puo' stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformita' dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilita'. In questo caso e', comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.
(( (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi
informatici, telematici e di telecomunicazioni).
1.L'autorita' giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, puo' stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformita' dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilita'. In questo caso e', comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.