Articolo 37 del codice di procedura penale

Art. 37. Ricusazione1.Il giudice puo' essere ricusato dalle parti:
a)nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b)se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. ((113))2.Il giudice ricusato non puo' pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. (81)

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AGGIORNAMENTO (81)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-23 gennaio 1997, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 29/01/1995, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione."

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AGGIORNAMENTO (113)
La Corte Costituzionale con sentenza 6-14 luglio 2000, n. 283 (in G.U. 1a s.s. 19/07/2000, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto."
Entrata in vigore il 19 luglio 2000
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