Articolo 729 del codice di procedura penale

Art. 729.(( (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria).))((1.Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni.
2.Se lo Stato estero da' esecuzione alla richiesta di assistenza con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilita' e' prevista dalla legge.
3.Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.
4.Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.))
Entrata in vigore il 16 ottobre 2017
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