Articolo 476 del codice di procedura penale
Art. 476. Reati commessi in udienza1.Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero
procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2.Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2.Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.