Articolo 476 del codice di procedura penale

Art. 476. Reati commessi in udienza1.Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero
procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2.Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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