Articolo 424 del codice di procedura penale

Art. 424. Provvedimenti del giudice1.Subito dopo che e' stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.
2.Il giudice da' immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.
3.Il provvedimento e' immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenere copia.
4.Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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