Articolo 357 del codice di procedura penale

Art. 357. Documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria1.La polizia giudiziaria annota secondo le modalita' ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attivita' svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2.Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attivita', redige verbale dei seguenti atti:
a)denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b)sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c)informazioni assunte, a norma dell'articolo 351; d)perquisizioni e sequestri;
e)operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f)atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3.Il verbale e' redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 373.
4.La documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria e' posta a disposizione del pubblico ministero.
5.A disposizione del pubblico ministero sono altresi' poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.
Entrata in vigore il 29 luglio 1992
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