Articolo 357 del codice di procedura penale
Art. 357. Documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria1.La polizia giudiziaria annota secondo le modalita' ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attivita' svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2.Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attivita', redige verbale dei seguenti atti:
a)denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b)sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c)informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
d)perquisizioni e sequestri;
e)operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f)atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3.Il verbale e' redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 373.
((3-bis.Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-ter.Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
3-quater.La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata dalla polizia giudiziaria.))4.La documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria e' posta a disposizione del pubblico ministero.
5.A disposizione del pubblico ministero sono altresi' poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.
2.Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attivita', redige verbale dei seguenti atti:
a)denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b)sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c)informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
d)perquisizioni e sequestri;
e)operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f)atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3.Il verbale e' redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 373.
((3-bis.Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-ter.Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
3-quater.La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata dalla polizia giudiziaria.))4.La documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria e' posta a disposizione del pubblico ministero.
5.A disposizione del pubblico ministero sono altresi' poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.
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