Articolo 586 del codice di procedura penale

Art. 586. Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento1.Quando non e' diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento puo' essere proposta, a pena di inammissibilita', soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione e' tuttavia ammissibile anche se la sentenza e' impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.
2.L'impugnazione dell'ordinanza e' giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
3.Contro le ordinanze in materia di liberta' personale e' ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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