Articolo 173 del codice di procedura penale

Art. 173. Termini a pena di decadenza. Abbreviazione1.I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.
2.I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
3.La parte a favore della quale e' stabilito un termine puo' chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorita' procedente.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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