Articolo 406 del codice di procedura penale
Art. 406.(Proroga del termine)1.Il pubblico ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2.Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessita' delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di concluderle entro il termine prorogato.
2-bis.Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
2-ter.Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, ((589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis)) e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta.
3.La richiesta di proroga, e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4.Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5.Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
5-bis.Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis). In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6.Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini
7.Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8.Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.
------------AGGIORNAMENTO (33)
La Corte costituzionale, con la sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale:
- dell'art. 406 primo nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso.
- Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 406, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza del termine prorogato".
2.Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessita' delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di concluderle entro il termine prorogato.
2-bis.Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
2-ter.Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, ((589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis)) e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta.
3.La richiesta di proroga, e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4.Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5.Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
5-bis.Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis). In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6.Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini
7.Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8.Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.
------------AGGIORNAMENTO (33)
La Corte costituzionale, con la sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale:
- dell'art. 406 primo nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso.
- Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 406, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza del termine prorogato".
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