Articolo 81 del codice di procedura penale
Art. 81. Esclusione di ufficio della parte civile1.Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2.Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.
2.Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.
5. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-02-24, n. 202300159Provvedimento:Leggi di più...- art. 84 e 91 d.lgs. 159/2011·
- carenza di motivazione del provvedimento·
- criterio del "più probabile che non"·
- eccesso di potere·
- informativa antimafia interdittiva·
- pericolo di infiltrazione mafiosa·
- procedimento penale in corso·
- rapporti familiari e contiguità alla criminalità organizzata·
- tutela dei provvedimenti amministrativi·
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