Articolo 528 del codice di procedura penale

Art. 528. Lettura del verbale in camera di consiglio1.Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

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