Articolo 312 del codice di procedura penale

Art. 312. Condizioni di applicabilita'1.Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza e' disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma2.
PMT114 PMP118
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

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