Articolo 702 del codice di procedura penale

Art. 702. Intervento dello stato richiedente1.A condizione di reciprocita', lo stato richiedente ha la facolta' di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorita' giudiziaria italiana.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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