Articolo 360 del codice di procedura penale

Art. 360. Accertamenti tecnici non ripetibili1.Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato e' soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facolta' di nominare consulenti tecnici.
2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3.I difensori nonche' i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4.Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano piu' essere utilmente compiuti.
5.Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati ((nel dibattimento.))
Entrata in vigore il 29 luglio 1992

Sentenze336

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