Articolo 24 bis del codice di procedura penale

Art. 24-bis.(( (Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio). ))((1.Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio puo' essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, puo' essere altresi' rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma2.
2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.
3.La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
4.L'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonche' al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed e' notificato alle parti private.
5.Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.
6.La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non puo' piu' riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022

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