Articolo 64 del codice di procedura penale

Art. 64. Regole generali per l'interrogatorio1.La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2.Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti. ((3.Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a)le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facolta' di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguira' il suo corso;
c) se rendera' dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilita' di altri, assumera', in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilita' previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.
3-bis.L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a)eb)rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilita' di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potra' assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.))
Entrata in vigore il 4 ottobre 2021
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