Articolo 83 del codice di procedura penale
Art. 83. Citazione del responsabile civile1.Il responsabile civile per il fatto dell'imputato puo' essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato puo' essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.
2.La richiesta deve essere proposta al piu' tardi per il dibattimento.
3.La citazione e' ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:
a)le generalita' o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalita' del responsabile civile, se e' una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalita' del suo legale rappresentante;
b)l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
c)l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
d)la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
4.Copia del decreto e' notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto e' notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero.
L'originale dell'atto con la relazione di notificazione e' depositato nella cancelleria del giudice che procede.
5.La citazione del responsabile civile e' nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non e' stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullita' della notificazione rende nulla la citazione. (42)
6.La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile e' revocata o se e' ordinata l'esclusione della parte civile.((91))
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AGGIORNAMENTO (47)
La Corte costituzionale con sentenza 4-17 novembre 1992, n. 453 (G.U. 1 s.s. 25/11/1992, n. 49) ha dichiarato l' illegittimita costituzionale del comma 5 del presente articolo " nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice".
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AGGIORNAMENTO (91)
La Corte costituzionale con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 112 (G.U. 1a ss 22/4/1998, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo " nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".
2.La richiesta deve essere proposta al piu' tardi per il dibattimento.
3.La citazione e' ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:
a)le generalita' o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalita' del responsabile civile, se e' una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalita' del suo legale rappresentante;
b)l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
c)l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
d)la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
4.Copia del decreto e' notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto e' notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero.
L'originale dell'atto con la relazione di notificazione e' depositato nella cancelleria del giudice che procede.
5.La citazione del responsabile civile e' nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non e' stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullita' della notificazione rende nulla la citazione. (42)
6.La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile e' revocata o se e' ordinata l'esclusione della parte civile.((91))
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AGGIORNAMENTO (47)
La Corte costituzionale con sentenza 4-17 novembre 1992, n. 453 (G.U. 1 s.s. 25/11/1992, n. 49) ha dichiarato l' illegittimita costituzionale del comma 5 del presente articolo " nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice".
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AGGIORNAMENTO (91)
La Corte costituzionale con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 112 (G.U. 1a ss 22/4/1998, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo " nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".