Articolo 5 del codice di procedura penale
Art. 5. Competenza della corte di assise1.La corte di assise e' competente:
((a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309));
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale.
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n.
962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a dieci anni.
((d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonche' per i delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni)). ((176))-------------AGGIORNAMENTO (100)
Il D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 1999, n. 109 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "l'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise."
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto." -------------AGGIORNAMENTO (132)
La L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la modifica al presente articolo si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. -------------AGGIORNAMENTO (176)
Il D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2010, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le modifiche al presente articolo "si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale."
((a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309));
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale.
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n.
962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a dieci anni.
((d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonche' per i delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni)). ((176))-------------AGGIORNAMENTO (100)
Il D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 1999, n. 109 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "l'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise."
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto." -------------AGGIORNAMENTO (132)
La L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la modifica al presente articolo si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. -------------AGGIORNAMENTO (176)
Il D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2010, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le modifiche al presente articolo "si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale."