Articolo 416 del codice di procedura penale

Art. 416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero1.La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'avviso, previsto dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375. comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3. (84)
2.Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2-bis.Qualora si proceda ((per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale)), la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

-------------AGGIORNAMENTO (84)
La L. 16 luglio 1997, n. 234 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o e' gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio."
Entrata in vigore il 24 marzo 2016

Sentenze156

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