Articolo 244 del codice di procedura penale

Art. 244. Casi e forme delle ispezioni1.L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose e' disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
2.Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorita' giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.
L'autorita' giudiziaria puo' disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica (( , anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. ))
Entrata in vigore il 4 aprile 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi