Articolo 649 del codice di procedura penale
Art. 649. Divieto di un secondo giudizio1.L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.
2.Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
((238))--------------AGGIORNAMENTO (238)
La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio - 21 luglio 2016, n. 200 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2016 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato gia' giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e' iniziato il nuovo procedimento penale".
2.Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
((238))--------------AGGIORNAMENTO (238)
La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio - 21 luglio 2016, n. 200 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2016 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato gia' giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e' iniziato il nuovo procedimento penale".