Articolo 597 del codice di procedura penale
Art. 597. Cognizione del giudice di appello1.L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
2.Quando appellante e' il pubblico ministero:
a)se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice puo', entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica piu' grave, mutare la specie o aumentare la quantita' della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b)se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice puo' pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c)se conferma la sentenza di primo grado, il giudice puo' applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
3.Quando appellante e' il solo imputato, il giudice non puo' irrogare una pena piu' grave per specie o quantita', applicare una misura di sicurezza nuova o piu' grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata ne' revocare benefici, salva la facolta', entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica piu' grave, purche' non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
4.In ogni caso, se e' accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata e' corrispondentemente diminuita.
5.Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o piu' circostanze attenuanti; puo' essere altresi' effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.
2.Quando appellante e' il pubblico ministero:
a)se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice puo', entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica piu' grave, mutare la specie o aumentare la quantita' della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b)se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice puo' pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c)se conferma la sentenza di primo grado, il giudice puo' applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
3.Quando appellante e' il solo imputato, il giudice non puo' irrogare una pena piu' grave per specie o quantita', applicare una misura di sicurezza nuova o piu' grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata ne' revocare benefici, salva la facolta', entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica piu' grave, purche' non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
4.In ogni caso, se e' accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata e' corrispondentemente diminuita.
5.Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o piu' circostanze attenuanti; puo' essere altresi' effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.