Articolo 212 del codice di procedura penale

Art. 212. Modalita' del confronto1.Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2.Nel verbale e' fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro e' avvenuto durante il confronto.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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