Articolo 576 del codice di procedura penale

Art. 576. Impugnazione della parte civile e del querelante1.La parte civile puo' proporre impugnazione ((...)) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. (( La parte civile puo' altresi )) proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2.Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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