Articolo 348 del codice di procedura penale

Art. 348. Assicurazione delle fonti di prova1.Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell' articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2.Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a)alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b)alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c)al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
((3.Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attivita' di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.))4.La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
Entrata in vigore il 28 aprile 2001
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