Articolo 437 del codice di procedura penale

Art. 437. Ricorso per cassazione1.Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta di revoca il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione (( solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e))) .
Entrata in vigore il 28 aprile 2001
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