Articolo 211 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Art. 211
(Rapporti tra azione civile e azione penale)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo e' sospeso fino alla definizione del processo penale se questo puo' dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se e' gia' stata esercitata l'azione penale.
(Rapporti tra azione civile e azione penale)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo e' sospeso fino alla definizione del processo penale se questo puo' dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se e' gia' stata esercitata l'azione penale.
4. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-03-11, n. 202000201Provvedimento:Leggi di più...- carenza di istruttoria·
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- violazione art. 1357 d.lgs. n. 66/2010·
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