Articolo 211 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 211
(Rapporti tra azione civile e azione penale)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo e' sospeso fino alla definizione del processo penale se questo puo' dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se e' gia' stata esercitata l'azione penale.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989

Sentenze30

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