Articolo 114 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art 114
(Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore)
Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facolta' di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989
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