Articolo 10 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 10
(Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni)
1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.
3. Il personale delle sezioni e' esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di apparte nenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio presso il quale la sezione e' istituita.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989
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