Articolo 154 ter delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 154-ter
(( (Comunicazione della sentenza).
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2009
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