Articolo 120 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 120
(Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo)
1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 386 del codice possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo e' stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi