Articolo 183 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 183
(Richiesta di applicazione di pena accessoria)
1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si e' provveduto con la sentenza di condanna.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989
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